Legge di bilancio 2020 – Ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0

Novità per il 2020!

Con la legge n. 27 dicembre 2019 , n. 160, c.d. Legge di bilancio 2020 (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 45) agli artt. 184 – 199 viene ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0. Rispetto all’anno scorso non è più prevista la modalità dell’iperammortamento ma viene riconosciuto un credito d’imposta variabile (40% – 20%) in base all’importo dell’investimento (max 10 milioni di euro) avente a oggetto beni ricompresi nell’allegato A (ovvero B) annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (così come per l’iperammortamento del 2019).

Dal punto di vista tecnico-documentale è prevista una soglia di 300 000 euro superata la quale le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice (non più giurata, quindi) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per importi inferiori è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (soglia inferiore rispetto a quella del 2019 con l’iperammortamento).

Per ulteriori dettagli non esitate a contattarmi!

Legge di bilancio 2018 – Confermato il super ammortamento anche per l’anno 2019

All’art. 60 della legge di Bilancio 2019 si legge che anche per l’anno 2019 è stato confermato l’iperammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tutto come per l’anno 2018!

Ciò che cambia sono le percentuali di iperammortamento applicate in base al costo dell’investimento per i beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232:

  • fino a 2,5 milioni di euri il 170 %;
  • da 2,5 milioni di euri fino a 10 milioni di euri il 100%;
  • solo il 50 per cento per investimenti superiori a 10 milioni di euri e non oltre i 20 milioni di euri;
  • oltre tale ultima soglia nulla è riconosciuto.

Nulla cambia per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai cui investimenti viene applicato una maggiorazione del costo di acquisto del 40 per cento.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre rimane sempre la stessa:

  • fino a 500 mila euri nessun obbligo della perizia tecnica giurata da parte di un tecnico abilitato;
  • oltre tale soglia obbligo perizia tecnica giurata accompagnata da una analisi tecnica.

Per ulteriori dettagli non esitate a contattarmi!

Alla prossima.